I costi deducibili con regime ordinario derivano da spese che soddisfano specifici requisiti
Vediamoli:
- costi inerenti all’esercizio dell’arte o della professione;
- spese effettivamente sostenute;
- spese adeguatamente documentate.
Il costo è inerente quando è correlato all’esercizio dell’arte o della professione, cioè quando ha origine dall’attività ed è utilizzato per l’attività.
A titolo esemplificativo:
- Ordine Professionale (deducibile al 100%);
- Acquisto di beni strumentali (software gestionali e/o professionali, computer, stampanti, etc) per l’esercizio dell’attività (deducibile al 100%);
- Compensi soggetti a ritenuta d`acconto, es. Commercialista (deducibile al 100%);
- Assicurazioni Professionali (deducibile al 100%);
- Telefono (deducibile al 80%);
- Carburanti, Lubrificanti, Riparazioni e Manutenzione Autovettura (deducibili al 20%);
- Spese per prestazioni di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, occasionali (deducibili al 100%);
- Cancelleria (deducibile al 100%);
- Utenze (deducibile al 100%);
Uso promiscuo dell’abitazione: nel caso in cui il professionista ha lo studio nello stesso immobile in cui ha l’abitazione di residenza, l’Ag. entrate , con la circolare 35/E/2012, chiarisce che le spese relative ad un immobile abitativo ed utilizzato in modo promiscuo per l’attività professionale possono essere dedotte nella misura del 50%.
Le spese per l’iscrizione a master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale, a convegni e congressi, a seguito dell’intervento del Ddl di stabilità 2016, saranno deducibili al 100% (in luogo del 50%) fino al limite di 10.000 euro.
Le spese alberghiere e di ristorazione (vitto, alloggio e trasferta) sono deducibili in misura diversa a seconda del periodo di imposta e della loro finalità:
- sostenute per attività professionale in trasferta: deducibilità IRPEF e IRAP del 75%, nel limite del 2% dei compensi annui .
- sostenute per rappresentanza: deducibilità IRPEF e IRAP del 75% nel limite dell’1% del compenso annuo.
- sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi: deducibilità IRPEF e IRAP del 75% sulla metà del loro ammontare
Beni strumentali
Gli acquisti di beni strumentali sono costi che, se inerenti all’attività, possono essere dedotti dal reddito professionale.
I beni strumentali si dividono (da un punto di vista fiscale) in due categorie, in base al loro costo:
- quelli di costo unitario > 516,46 euro
- quelli di costo unitario ≤ 516,46 euro
Nel primo caso il bene dovrà essere ammortizzato in quote annuali, secondo i coefficienti ministeriali; in questo modo il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
Se, invece, il bene strumentale ha un costo unitario ≤ 516,46 euro, il professionista può scegliere di non ammortizzarlo ma di dedurlo integralmente nel periodo d’imposta in cui ha sostenuto la spesa.
Ricordiamo che per alcune tipologie di beni esistono dei limiti di deducibilità. Si tratta ad esempio:
- delle autovetture, motocicli e ciclomotori, deducibili al 20%, limitatamente ad un solo veicolo per professionista, su una spesa massima riassunta in questa tabella:
veicoli | limite massimo di spesa | importo deducibile |
autovetture | 18.075,99 | 3615,20 |
motocicli | 4.131,66 | 826,33 |
ciclomotori | 2.065,83 | 413,17 |
- dei telefoni – sia cellulari sia fissi – deducibili all’80%.
Quale documentazione è necessaria per poter portare a deduzione i costi inerenti sostenuti?
Lo psicologo libero professionista deve, in linea generale, richiedere o l’emissione della fattura o della ricevuta fiscale integrata con i propri dati, per poter inserire in contabilità i relativi costi sostenuti (si intende sempre inerenti all’attività).
Può essere utilizzato anche lo scontrino fiscale nella versione denominata “scontrino parlante” che deve contenere gli elementi attinenti la natura, la qualità, la quantità dell’operazione e l’indicazione del codice fiscale dell’acquirente o committente.