L’IVA è un’imposta indiretta che colpisce sia il consumo di beni sia di servizi.
Grava sul consumatore finale e non sul professionista e/o sull’impresa che agiscono in qualità di “sostituti” dello Stato.
La maggior parte delle prestazioni svolte da uno psicologo sono di carattere sanitario.
Nell’ambito dell’applicazione Iva, tali prestazioni rientrano in quelle che la legge individua come operazioni “esenti” (ai sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72), sono cioè esentate dalla sua applicazione.
Al fine dell’individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologo può svolgere, la legge non fornisce un’elencazione precisa delle diverse casistiche e attività: in pratica non esiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili.
La legge individua soltanto dei criteri “guida” da applicare al singolo caso, in base ai quali si deve procedere per estensione ed interpretazione.
Quello che rileva e’ la natura OGGETTIVA della prestazione sottostante (e non il cliente/committente/paziente nei confronti del quale la fattura è emessa)
La distinzione principale riguarda:
A) prestazioni di natura CLINICA: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72
- Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è “tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone” (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
- Rileva la natura oggettiva della prestazioni indipendentemente dal soggetto a cui vengono fatturate: ad esempio le supervisioni rientrano in questa fattispecie, seppur fatturate al collega e non al destinatario finale-paziente privato, oppure le prestazioni fatturate ad un ospedale per conto del quale si effettuano sedute di psicoterapia nei confronti di pazienti privati.
B) prestazioni di natura NON CLINICA: imponibili iva (oggi al 22%)
- si tratta di quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al punto (A).
Detrazioni IVA su acquisti
Conseguenza dell’effettuazione di operazioni esenti: la parziale o totale indetraibilità dell’Iva pagata sugli acquisti.
L’effettuazione, in tutto o in parte, di operazioni esenti ha riflessi importanti: infatti le operazioni esenti non scontano l’applicazione dell’imposta, ma non danno diritto a chi le effettua di portare a detrazione l’Iva che è stata pagata sugli acquisti effettuati.
Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 633/72 non è detraibile l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta. Pertanto il diritto alla detrazione non è riconosciuto, o è riconosciuto in forma limitata, nei confronti di soggetti che effettuano totalmente o parzialmente operazioni attive esenti.
Tutta l’Iva relativa agli acquisti effettuati è quindi indeducibile e viene imputata a costo dei beni e/o servizi a cui si riferisce, andando quindi ad incrementare i costi da portare a deduzione del reddito professionale.
In caso di prestazioni non esenti, queste operazioni dovranno essere fatturate con IVA al 22%, con la conseguenza che parte dell’IVA sugli acquisti (ad esempio, IVA su utenze, su servizi generali) diventa detraibile.
Pro-rata di detraibilità IVA
Nel caso l’attività esercitata comprenda sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il diritto alla detrazione d’imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione secondo la seguente proporzione (pro-rata).
Si calcola un rapporto fra le operazioni esenti effettuate ed il totale delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate (Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti).
Da tale rapporto,che rappresenta la parte di operazioni esenti sul totale delle operazioni Iva effettuate, si ricava la quota che ,applicata all’Iva pagata sugli acquisti non può essere portata in detrazione, perché relativa, appunto ad operazioni esenti che non attribuiscono allo psicologo (o ad altro soggetto) questo diritto.
Tale rapporto è chiamato pro-rata di indeducibilità.
Liquidazione IVA
Periodicamente il lavoratore autonomo deve procedere alla liquidazione dell’Iva, ossia versare l’eventuale Iva a debito maturata nel periodo:
Iva relativa a fatture emesse – Iva relativa agli acquisti = Iva da versare
L’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche deve essere versata, se a debito, mensilmente o trimestralmente.
Per eseguire e versare l’IVA dovuta, con cadenza trimestrale, è necessario aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad euro 400.000e optare per la liquidazione trimestrale, nella dichiarazione annuale IVA allegata al modello Unico.
L’opzione ha validità per almeno un triennio e sugli importi da versare nei primi tre trimestri è dovuto un interesse dell’1% (tali interesse non è deducibile dal reddito).
Qualora il professionista superi il limite di 400.000 euro nel corso dell’anno sarà obbligato alle liquidazioni mensili dall’anno successivo.
Termini dei versamenti
Mensili:
entro il 16 del mese successivo; nel caso il giorno 16 cada di sabato e/o in un giorno festivo il versamento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Esempio: L’IVA del mese di gennaio dovrà essere versata entro il 16 febbraio.
Trimestrali:
1° trimestre, 16 maggio;
2° trimestre, 16 agosto;
3° trimestre,16 novembre;
annuale il 16 marzo e/o in Unico.