Quali sono gli adempimenti contabili e fiscali con regime ordinario?
ADEMPIMENTI CONTABILI
Tenuta e conservazione dei registri contabili:
- registri Iva: registrazione di tutte le fatture emesse e di acquisto;
- registro incassi/pagamenti entro 60 gg dall’incasso realizzato e dei pagamenti effettuati;
- registro beni ammortizzabili (non necessario se le annotazioni vengono effettuate nei registri Iva).
Piu in dettaglio:
Nel registro delle fatture emesse (o degli onorari) vanno annotate le parcelle emesse, entro 15 giorni dalla data dell’emissione, secondo il numero progressivo attribuito e con riferimento al mese di emissione.
Per ogni parcella nel registro degli onorari deve essere indicato:
- la data di registrazione;
- il numero progressivo attribuito;
- la data di emissione
- il cognome e nome del cliente (o la ditta, denominazione o ragione sociale);
- ammontare imponibile e dell’imposta distinti per aliquota.
Nel registro degli acquisti vanno registrati i documenti relativi agli acquisti sostenuti (fatture, ricevute fiscali, eventuali altri documenti fiscali intestati al professionista), numerandoli in ordine di ricevimento e registrandoli anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa Iva.
L’annotazione va effettuata indicando:
- data della fattura;
- numero progressivo attribuito;
- indicazione del fornitore (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo);
- imponibile distinto per aliquota, Iva distinta per aliquota.
ADEMPIMENTI FISCALI
- imposizione fiscale ordinaria (IRPEF progressiva per scaglioni);
- Irap;(*)
- assoggettamento agli Studi di Settore;
- Comunicazione clienti e fornitori (cd.spesometro);
- Comunicazione black list (per eventuali acquisti da paesi a fiscalità privilegiata).
- presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, se effettuate;
- liquidazioni e versamenti IVA;
- Comunicazione annuale dati IVA (abrogata dal decreto Milleproroghe D.L. n. 192/2014 ,dal 2016);
- Dichiarazione Iva.
I contribuenti che effettuano solamente operazioni esenti sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva e della dichiarazione annuale Iva.
(* )Sentenza n. 15020/2014 della Suprema Corte di Cassazione il lavoro autonomo non è soggetto al versamento dell’IRAP nel caso in cui non si tratti di attività autonomamente organizzata.
Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interesse di altri;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Sentenza n. 16941/2015 e Sez. 6-T, ordinanza n. 20359/2015
Ai fini impositivi non è sufficiente che il professionista sia il responsabile dell’organizzazione della propria attività, ma è anche necessario che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Il professionista:
- applica la ritenuta d’acconto in fattura per le prestazioni rese (ad esclusione di quelle rese a soggetti privati);
- assume la qualifica di sostituto di imposta per le prestazioni ricevute di lavoro autonomo
Il versamento della ritenuta si effettua tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo alla pagamento della fattura.
Il contribuente sarà pertanto tenuto :
- alrilascio della certificazione unica e alla relativa trasmissione telematica.
- A presentare il modello di dichiarazione 770.
Il professionista:
- ha la possibilità di assumere dei dipendenti e/o di avvalersi liberamente di collaboratori