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Semplificazioni contabili e fiscali con regime forfettario

Semplificazioni contabili e fiscali con regime forfettario

Per gli psicologi con il regime forfettario sono previste una serie di semplificazioni contabili e fiscali.

Per quanto attiene le imposte sui redditi:

  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • esclusione dall’IRAP;
  • esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
  • esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto :
    • per le prestazioni rese salvo l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. (*)
    • per le prestazioni ricevute da altro professionista o collaboratore, lo psicologo non deve versare la ritenuta sui compensi pagati, non assumendo ,pertanto, la veste di sostituto d’imposta.

(*) Il contribuente è tenuto al rilascio ai propri committenti di una dichiarazione dalla quale si evinca l’utilizzo del regime agevolato con il relativo riferimento normativo per l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto.

Per quanto attiene l’Iva:

Di contro, non hanno neanche diritto alla detrazione.

  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione degli acquisti;
  • esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali (documento attestante l’acquisto di beni da Paesi extra-UE);
  • esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • esonero dalla comunicazione clienti e fornitori(c.d. spesometro);
  • esonero dalla comunicazione black list (per eventuali acquisti da paesi a fiscalità privilegiata).

I soli obblighi che invece comporta sono:

  • numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle eventuali bollette doganali;
  • certificazione e conservazione dei corrispettivi (ovvero emissione e conservazione delle fatture per prestazioni);
  • presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, se effettuate (si pensi, ad esempio, all’acquisto di un bene da un paese della Comunità Europea) e conseguente versamento dell’Iva relativa agli acquisti di beni intra-UE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del meccanismo del reverse charge.

Risoluzione n. 75/E: per i servizi generici forniti da altri soggetti passivi d’imposta Ue, sia i contribuenti minimi sia quelli forfettari sono obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat, nonchè all’applicazione dell’imposta con il regime del reverse charge (integrazione della fattura del prestatore Ue), ferma restando l’indetraibilità dell’imposta sugli acquisti

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