Quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario?
L’accesso al regime forfettario è innanzitutto consentito a condizione che nell’anno precedente i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta.
Il regime forfettario sino al 31 Dicembre 2018
Per poter accedere e rimanere entro il regime forfettario, come psicologo, bisogna soddisfare alcuni requisiti:
- limite dei ricavi e compensi non superiore a 30.000€ annui;
- spese per lavoro dipendente ed assimilati non superiori ad € 5.000 lordi;
- costo complessivo per l’acquisto di beni ammortizzabili non superiore ad € 20.000.
Il regime forfettario a partire dall’01 Gennaio 2019
In virtù delle modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018 sono stati abrogati i due requisiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali, mentre il limite dei ricavi e dei compensi (da ragguagliare ad anno) è stato innalzato a € 65.000 per tutte le attività.
L’attuale regime forfettario contempla ricavi o compensi, NON il reddito in quanto le spese sostenute non hanno rilevanza.
Laddove i ricavi / compensi dello psicologo superino la soglia annua dei 65.000€, il professionista fuoriesce dal regime forfettario per l’anno successivo, al di là della misura sforata, rientrando in regime ordinario.