Il Commercialista degli Psicologi
In quali casi lo psicologo deve emettere fattura elettronica?

In quali casi lo psicologo deve emettere fattura elettronica?

La fattura elettronica è stata, insieme all’innalzamento dei limiti di reddito previsti per il regime forfettario, una delle novità, relative alla fiscalità privata, più rilevanti di quest’ultimo anno.

In molti hanno incontrato difficoltà nell’approcciarsi a questo nuovo sistema di fatturazione, divenuta obbligatoria per chi si avvale del regime ordinario (dunque, per chi presenta un fatturato annuale superiore a 65.000 euro o non possiede i requisiti per accedere al forfettario), tranne che in alcuni casi specifici, che riguardano chi svolge professioni sanitarie, tra cui quella di psicologo.

Come sappiamo, infatti, l’attività di psicologo rientra, a pieno titolo, nell’ambito della sanità.

Ma in che modo tutto ciò si riflette sull’obbligo – o meno – di utilizzare la fattura elettronica?

Si tratta di una questione spesso spinosa, sulla quale cercheremo di fare maggiore chiarezza.

 

Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica

Con l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio, la fattura elettronica è divenuta obbligatoria, a partire dal 01 gennaio 2019, per i professionisti, artigiani e imprenditori che adottano il regime ordinario, dunque anche per gli psicologi e psicoterapeuti con reddito superiore a 65.000 euro.

Tuttavia, per tutelare la privacy dei pazienti, la fattura elettronica non è stata applicata alle prestazioni sanitarie che rientrano nel cosiddetto Sistema Tessera Sanitaria, ovvero per tutti quei servizi (visite specialistiche, acquisto di farmaci, ma anche colloqui e psicoterapia) per cui è necessario l’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate. La quale, a sua volta, provvede a mostrare lo storico delle spese sanitarie sostenute durante l’anno, nell’area riservata al Cittadino.

Ne consegue che, per ragioni di privacy, per la maggior parte delle prestazioni erogate dallo psicologo e dallo psicoterapeuta, vige l’esonero dall’uso della fatturazione elettronica.

Esistono, tuttavia, alcuni casi particolari in cui gli psicologi sono tenuti ad utilizzare la e-fattura: ci riferiamo a tutte quelle attività che, nonostante siano consentite dall’Ordine degli Psicologi, non rientrano tra le prestazioni sanitarie, dunque non vanno notificate al Sistema Tessera Sanitaria.

Vediamo, dunque, in quali circostanze lo psicologo dovrà inviare i dati al Sistema TS e in quali, invece, sarà obbligato ad emettere la fattura elettronica, come previsto dalla normativa in vigore.

 

Quando utilizzare la fattura elettronica per lo psicologo?

La fattura elettronica va utilizzata, a partire dal 2019, per tutte le prestazioni effettuate negli ambiti B2B (Business to Business, ovvero verso altri professionisti e/o aziende) e B2C (Business to Customer, ovvero verso la clientela privata). Fanno eccezione solamente le seguenti situazioni:

  • prestazioni erogate nel regime forfettario;
  • prestazioni erogate nel regime dei minimi;
  • prestazioni sanitarie.

Lo psicologo (o psicoterapeuta) sarà, dunque, esonerato dall’uso della fatturazione elettronica per tutte quelle attività che rientrano tra le prestazioni sanitarie, ovvero nei seguenti casi:

  • sostegno psicologico individuale, familiare, di coppia e di gruppo;
  • colloquio psicologico clinico;
  • indagine e valuzione psicologica;
  • consulenza psicologica verso enti pubblici o privati;
  • diagnosi psicologica;
  • somministrazione di test;
  • training per disturbi dell’apprendimento;
  • programmi rieducativi;
  • psicoterapia, ecc..

Al contrario, non dovrà inviare alcun dato al Sistema TS e dovrà emettere fattura elettronica per:

  • attività relative alla psicologia del lavoro;
  • attività relative all’ambito dell’educazione;
  • attività relative alla psicologia di comunità;
  • consulenza e altre attività relative alla psicologia giuridica;
  • attività relative alla psicologia della salute e dello sport.

Anche se meno comuni, rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica anche le attività di:

  • docenza e ricerca scientifica;
  • consulenza per aziende e organizzazioni;
  • editoria, divulgazione, ecc..

Per chiarire eventuali dubbi ed essere certi di adottare il metodo corretto – invio dati al Sistema TS o fattura elettronica – si consiglia, comunque, di richiedere una consulenza ad un esperto in materia di fiscalità. In tal modo, non correrete il rischio di commettere errori e potrete dedicarvi con la dovuta serenità alla professione di psicologo o psicoterapeuta!

 

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