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Prestazioni "esenti" o "non esenti" IVA per psicologi

Prestazioni “esenti” o “non esenti” IVA per psicologi

I professionisti psicologi che applicano il regime forfettario non possono esercitare il diritto di rivalsa, né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.

La fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale emessi non devono quindi recare l’addebito dell’imposta.

Nell’ambito dell’applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette “esenti”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le prestazioni di carattere sanitario che sono esenti IVA ai sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72.: “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze

La maggior parte delle prestazioni svolte dagli Psicologi sono “esenti IVA”, ma gli psicologi possono svolgere anche attività non sanitarie.

Al fine dell’individuazione del trattamento IVA delle prestazioni che un professionista in qualità di psicologo può svolgere, la legge non fornisce un’elencazione precisa delle diverse casistiche e attività: in pratica non esiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge Iva sono esenti oppure imponibili. La legge individua soltanto dei criteri “guida” da applicare al singolo caso, in base ai quali si deve procedere per estensione ed interpretazione.

Quello che rileva e’ la natura OGGETTIVA della prestazione sottostante (e non il cliente/committente/paziente nei confronti del quale la fattura è emessa). La distinzione principale riguarda:

A) prestazioni di natura CLINICAesenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72

Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è “tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone” (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005). Rileva la natura oggettiva della prestazioni indipendentemente dal soggetto a cui vengono fatturate: ad esempio le supervisioni rientrano in questa fattispecie, seppur fatturate al collega e non al destinatario finale-paziente privato, oppure le prestazioni fatturate ad un ospedale per conto del quale si effettuano sedute di psicoterapia nei confronti di pazienti privati.

B) prestazioni di natura NON CLINICA: imponibili iva (oggi al 22%)

Si tratta di quelle prestazioni che non rientrano nella definizione di cui al punto (A)

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