E’ possibile conciliare Partita IVA da psicologo e lavoro dipendente? Se sì, in quali casi? Facciamo un po’ di chiarezza sul tema.
Capita spesso che i lavoratori dipendenti – pubblici e privati – intendano avviare, parallelamente, un secondo lavoro in forma autonoma, ovvero tramite l’apertura della Partita IVA (in questo caso da psicologo).
Tuttavia, a seconda delle circostanze e del tipo di impiego, potrebbero sorgere problemi di incompatibilità tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, con il conseguente licenziamento per giusta causa.
La prima distinzione che occorre fare riguarda gli psicologi che operano nel settore privato e quelli che risultano impiegati nel settore pubblico: per ciascuna categoria, infatti, vigono regole del tutto differenti.
Dipendente privato e Partita IVA da psicologo: cosa devo sapere?
Per il dipendente privato, in linea di massima, non esistono particolari obiezioni contro l’esercizio della libera professione. Ad ogni modo, è bene prestare attenzione al tipo di contratto ed alle clausole in esso contenute: in particolare, ci riferiamo ai vincoli di non concorrenza ed all’obbligo di fedeltà (v. art. 2105 del Codice Civile) nei riguardi del datore di lavoro.
Il dipendente privato, infatti, non può: «trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio». Di conseguenza, per evitare contenziosi futuri, consigliamo di avvisare preventivamente l’azienda.
Dipendente pubblico e Partita IVA da psicologo: cosa devo sapere?
Passiamo, adesso, alla seconda casistica: quella del dipendente pubblico.
Il rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione prevede un vincolo di esclusività, che obbliga il soggetto – in questa fattispecie, lo psicologo – ad esercitare esclusivamente presso tale ente o struttura.
Tuttavia, l’ordinamento prevede alcune eccezioni, che permettono ad alcuni dipendenti pubblici di svolgere anche attività di tipo professionale:
#1 Dipendenti pubblici con contratto part-time
Al dipendente pubblico, il cui contratto di assunzione preveda un monte ore inferiore al 50% rispetto al full-time, previa autorizzazione da parte dell’ente in questione, è consentito aprire la Partita IVA da psicologo.
#2 Dipendenti presso scuola ed università pubbliche
Gli insegnanti pubblici, i professori universitari (ordinari, associati, ecc.) e i ricercatori possono svolgere, parallelamente, un’attività autonoma.
Per i primi, tuttavia, è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico.
#3 Dipendenti pubblici nel settore sanitario
Per lo psicologo che ricopre un ruolo di livello dirigenziale presso una struttura sanitaria pubblica, è prevista la possibilità di operare anche in forma privata, secondo due modalità:
- in regime intramoenia, ovvero all’interno del medesimo ente (sia esso un ospedale, un ambulatorio, ecc.), purché al di fuori dell’orario di lavoro;
- in regime extramoenia, cioè presso uno studio privato o altra struttura e al di fuori dell’orario di lavoro.
#4 Dipendenti pubblici nel settore militare
Il dipendente pubblico che opera nel settore militare (ad es. lo psicologo arruolato presso esercito, marina, aeronautica, forze dell’ordine, ecc.) può ricoprire ulteriori incarichi in forma autonoma, purché autorizzato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).
#5 Dipendente pubblico con orario full time
In tutti gli altri casi – ovvero, psicologi assunti presso amministrazioni e/o enti pubblici con orario full-time (o, comunque, superiore al 50%) – potrebbe verificarsi incompatibilità tra lavoro dipendente e Partita IVA.
Ad ogni modo, prima di avviare una qualsiasi attività autonoma, è bene informarsi riguardo al tipo di contratto e, dunque, all’effettiva possibilità di conciliare un ruolo pubblico con eventuali incarichi extra-lavorativi.
Dipendenti pubblici e Partita IVA da psicologo: le regole da seguire
Per tutti gli psicologi impiegati nel settore pubblico (dunque, anche per coloro che rientrano nei casi elencati qui sopra) che intendono svolgere anche la libera professione, vige l’obbligo di osservare le seguenti regole:
- l’attività autonoma non deve entrare in conflitto con gli interessi della Pubblica Amministrazione;
- le prestazioni devono essere erogate al di fuori degli orari di lavoro;
- è vietata qualsiasi forma di collaborazione, incarico, ecc. con altre strutture, amministrazioni e/o enti pubblici;
- l’attività di CTU è sempre consentita (previa comunicazione all’ente in oggetto), purché venga svolta in orario extra-lavorativo e non coinvolga l’amministrazione presso cui si è dipendenti;
- per l’attività di CTP, invece, è necessaria l’autorizzazione.
Come aprire la Partita IVA da psicologo ed avviare una seconda attività?
Se avete ricevuto l’assenso del vostro datore di lavoro (dipendenti privati) o l’autorizzazione da parte dell’amministrazione (dipendenti pubblici), non vi sono ulteriori difficoltà: potete aprire Partita IVA da psicologo!
Ok, ma adesso come fare?!
Ecco i principali step per avviare la vostra seconda attività:
- Per prima cosa, nei casi in cui vige l’obbligo, occorre inoltrare all’Ordine degli Psicologi l’autorizzazione allo svolgimento della libera professione, inviando la relativa certificazione scritta.
- A questo punto, potete procedere con l’apertura della Partita IVA da psicologo, un’operazione piuttosto veloce, che può essere effettuata anche online, mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, dovendo affrontare alcuni passaggi più complicati (come la scelta del Codice ATECO e del regime fiscale), è bene farsi affiancare da una figura esperta. Inoltre, per effettuare tali scelte in modo consapevole, consigliamo di prendere informazioni riguardo alla fiscalità, alle imposte da versare, agli obblighi contabili, ecc. (per approfondire tali aspetti, vi rimandiamo a questo articolo).
- Infine, dovrete iscrivervi alla Cassa Previdenziale degli Psicologi, ovvero l’ENPAP, per effettuare il versamento dei contributi ai fini pensionistici (che verranno calcolati esclusivamente sul vostro fatturato, e non sui redditi da lavoro dipendente). Questo passaggio, per chi ha già un contratto con orario full-time ed a tempo indeterminato, potrebbe non essere necessario, in quanto il lavoro dipendente si configurerebbe come “attività prevalente”.
Conclusioni
In conclusione, come abbiamo visto, non esiste a priori un divieto, per lo psicologo che lavora come dipendente privato o dipendente pubblico, di svolgere altre attività in veste di libero professionista con Partita IVA.
Ricordiamo, inoltre, che le amministrazioni e gli enti pubblici seguono, nella maggior parte dei casi, regolamenti e norme legate al territorio: comunali, regionali, ecc.. Ciò significa che potrebbero sussistere delle differenze, oltre che tra strutture diverse, anche tra località e/o Regioni.
Infine, per lo psicologo, il cui ruolo – sia esso pubblico o privato – comporta mansioni di grande responsabilità, le prestazioni extra-lavorative dovrebbero essere temporanee, non soltanto per evitare problemi di incompatibilità a livello di orari, quanto più per garantire il giusto impegno e la dovuta continuità sul posto di lavoro.