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Novità fiscali 2021 per gli Psicologi

Novità fiscali 2021 per gli Psicologi

L’inizio di ciascun nuovo anno porta spesso con sé novità fiscali per noi psicologi

Questo Gennaio 2021 – con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 – ne propone alcune importanti!

 

Tracciabilità dei pagamenti e Detrazioni Fiscali

Cambiano le condizioni di detraibilità fiscale delle spese sanitarie per i nostri clienti.

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, ovvero dei redditi e delle spese imputabili al 2020, i nostri clienti potranno effettuare il 19% di detrazione IRPES solo e soltanto per le SPESE TRACCIABILI, ovvero solo per le prestazioni sanitarie che hanno pagato con bancomat, carte di credito e/o bonifici bancari o postali.

I clienti potranno ancora pagare in contanti, ma perderanno la possibilità di detrarre il 19% di IRPEF. Noi psicologi siamo tenuti a rappresentare con chiarezza al cliente che le spese sanitarie pagate in contanti NON saranno detraibili.

 

Tessera Sanitaria

Sul fronte Tessera Sanitaria, diverse importanti novità!

Fatture 2020. Rimane invariato l’obbligo di inserire le fatture da te emesse durante il 2020 nel Sistema Tessera Sanitaria entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo, quindi entro questo 31 Gennaio 2021. La prima novità è che dovrai obbligatoriamente indicare anche la modalità di pagamento adottata da ciascuno specifico cliente.

Fatture 2021 a CADENZA MENSILE. Per le fatture di prestazioni sanitarie che emetterai a partire dal 1° Gennaio 2021, dovrai effettuarne l’invio al Sistema Tessera Sanitaria entro e NON oltre la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Ad esempio, se la fattura viene emessa oggi, Lunedì 4 Gennaio 2021, dovrai inviarla al STS entro e non oltre il 28 Febbraio 2021.

In aggiunta a ciò, in fase di trasmissione delle fatture 2021 dovrai inoltre includere questi ulteriori dati:

  • il tipo di documento fiscale del cliente
  • la modalità di pagamento adottata dal cliente, che potrà essere di due tipi: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti).
  • l’eventuale opposizione da parte del cliente di messa a disposizione dei propri dati all’Agenzia delle Entrate. Laddove il cliente esercitasse il Diritto di opposizione, i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria NON includeranno il codice fiscale del cliente.

Vale la pena sottolineare che la norma prevede 100,00€ di SANZIONE per ciascuna fattura che non venga trasmessa o che contenga errori di compilazione

 

Novità per il Regime Forfettario

La Legge di Bilancio 2020 ha infine introdotto alcuni accorgimenti per rimanere e/o entrare nel Regime Forfettario. Sarà infatti possibile continuare ad applicare il regime agevolato se nel periodo di imposta precedente sono stati realizzati ricavi o compensi realizzati non superiori a € 65.000.

Tuttavia viene introdotto un limite relativo alla possibilità di cumulare il regime forfetario con il lavoro dipendente: in particolare il regime agevolato potrà essere applicato da chi nell’anno precedente ha conseguito un reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € 30.000.

Inoltre  per continuare ad applicare il Regime Forfetario non dovrai sostenere spese superiori a 20.000,00€ per lavori accessori, lavoratori dipendenti e/o collaboratori.

 

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