A partire dal 01 gennaio 2019 l’utilizzo della fatturazione elettronica è diventato obbligatorio per tutte le operazioni economiche (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rivolte sia ad una clientela privata, sia ai professionisti e ad altre aziende.
Nonostante da allora siano trascorsi quasi tre anni, restano ancora grosse incertezze riguardo al corretto uso delle fatture elettroniche da parte dei lavoratori autonomi:
- Come compilare, emettere e recapitare una fattura elettronica?
- Come avviene la trasmissione e lo smistamento delle e-fatture?
- In quali casi è obbligatorio ricorrere alla fatturazione elettronica?
- Di contro, esistono eccezioni o casi di esonero?
Accanto a questi dubbi di carattere generale, vi sono spesso altre domande pertinenti ad ambiti più ristretti, oppure a delle categorie professionali specifiche.
Qui, ad esempio, ci concentreremo sull’uso della fattura elettronica per gli psicologi: passeremo in rassegna i casi in cui vige l’obbligo e quelli in cui è necessario ricorrere al formato tradizionale, ovvero alla classica fattura cartacea (compilata a mano, elaborata al computer e poi stampata, oppure inviata direttamente via e-mail).
1) Come emettere una fattura elettronica
La fattura elettronica è un documento in formato XML, che contiene tutti i dati fiscali ed anagrafici normalmente inclusi in una fattura tradizionale.
La compilazione delle fatture elettroniche avviene tramite vari software o app – alcuni dei quali disponibili gratuitamente in Rete – che permettono di inserire tutte le informazioni necessarie e, al termine, di generare e salvare il documento XML.
Affinché la e-fattura possa essere trasmessa e recapitata al destinatario, è necessario apporre anche la firma digitale: questo ulteriore passaggio serve sia a certificare l’identità del mittente, sia soprattutto a garantire l’integrità del contenuto.
Dunque, come puoi intuire, la differenza tra una fattura cartacea (o un documento DOC/PDF inviato via e-mail) e una fattura elettronica non riguarda i dati presenti al suo interno, quanto l’uso di un formato – XML, appunto – maggiormente sicuro.
2) Come trasmettere e recapitare una fattura elettronica
Se le fatture tradizionali possono essere consegnate al destinatario sia in presenza, sia attraverso altri mezzi (posta, fax, e-mail, ecc.), nel caso delle fatture elettroniche bisogna ricorrere ad un unico canale: il Sistema di Interscambio, realizzato e messo gratuitamente a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.
Il SDI si occupa di:
- controllare il contenuto della fattura elettronica;
- smistare e trasmettere le e-fatture che hanno ricevuto esito positivo;
- recapitare le fatture ai destinatari (tramite il Codice Destinatario).
3) Fatturazione elettronica: in quali casi è obbligatoria?
Secondo la Legge di Bilancio relativa al 2019, l’uso della fatturazione elettronica è obbligatorio per tutte le operazioni economiche B2B e B2C rese da professionisti, imprese, associazioni ed enti pubblici (con alcune eccezioni che vedremo in seguito).
4) Esonero dall’uso della fattura elettronica: in quali casi?
La medesima normativa prevede al suo interno alcune eccezioni, tra cui:
- operazioni rese a soggetti non residenti (comunitari ed extra-UE);
- operazioni eseguite da contribuenti assoggettati al regime dei minimi;
- operazioni eseguite da contribuenti assoggettati al regime forfettario.
Vogliamo comunque ricordare che anche “minimi” e “forfettari” sono tenuti ad emettere fatture elettroniche per le operazioni rese alla Pubblica Amministrazione.
5) Prestazioni sanitarie: quando utilizzare la fattura elettronica?
Infine, tra i casi di esonero dall’uso obbligatorio della fattura elettronica, dobbiamo menzionare anche le prestazioni eseguite da operatori del settore medico e sanitario.
Più precisamente, ci riferiamo a tutte quelle operazioni per le quali è richiesta la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Rientrano pertanto in questa categoria le vendite di farmaci ed articoli sanitari, le visite mediche e gli esami strumentali, ma anche, ad esempio, i trattamenti di fisioterapia e la psicoterapia.
6) Fattura elettronica: quando è obbligatoria per lo psicologo?
Giungiamo, quindi, all’ultima questione da affrontare: in quali casi vige l’obbligo di emettere fatture elettroniche per il professionista psicologo (o psicoterapeuta)?
E quali sono, invece, i casi di esonero?
Innanzitutto, ricordiamo che tutti i professionisti che si avvalgono del regime forfettario o del regime dei minimi – psicologi e psicoterapeuti compresi – non sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica, a meno che non si tratti di prestazioni rese nei riguardi di amministrazioni o enti appartenenti al pubblico settore.
In secondo luogo, sono escluse da qualsiasi obbligo relativo alla fatturazione elettronica, a prescindere dal regime fiscale adottato dallo psicologo, tutte le prestazioni per le quali è richiesta la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in quanto considerate prestazioni sanitarie a pieno titolo.
Vale a dire:
- sostegno psicologico individuale, in coppia, familiare e in gruppo;
- colloquio psicologico clinico;
- indagine e valutazione psicologica;
- diagnosi psicologica e somministrazione di test;
- training per i disturbi dell’apprendimento;
- programmi rieducativi;
- psicoterapia individuale e in gruppo, ecc..
Contrariamente, sono escluse dal Sistema Tessera Sanitaria e, perciò stesso, soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria le seguenti prestazioni (soltanto se eseguite da professionisti che si avvalgono del regime ordinario / ordinario semplificato):
- psicologia giuridica;
- psicologia del lavoro;
- educazione;
- psicologia di comunità;
- psicologia della salute e dello sport;
- docenza e ricerche scientifiche;
- consulenza per aziende;
- editoria, divulgazione, ecc..
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