Cosa va indicato nella fattura emessa dallo psicologo che rientra nel regime forfettario?
- tutti i dati indicati all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
- un’apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso rientra nel nel regime forfettario;
- medesima dicitura anche in caso di cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, poiché in realtà quella effettuata è un’operazione interna senza diritto di rivalsa. Inoltre, in caso di cessioni intra UE, il contribuente forfettario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi;
- i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972, in caso di cessioni all’esportazione
Iva
I soggetti che applicano il nuovo regime forfettario sono esonerati dagli adempimenti IVA; dunque, quando emettono la fattura, non devono inserire alcuna voce inerente l’imposta sul valore aggiunto.
Ritenuta d’acconto
Sono altresì esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto.
Marca da Bollo
- Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro va applicata una marca da bollo di 2 euro, a carico del cliente che riceve la fattura. In caso di marca da bollo, la data deve essere uguale o antecedente a quella della fattura.
- Sono esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari
Nel caso in cui si fatturi ad un soggetto con partita Iva è necessario aggiungere la seguente dicitura:
Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.
Fattura acquisti intracomunitari:
Il contribuente forfettario italiano che effettua acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 è tenuto ai seguenti adempimenti:
- Obbligo iscrizione VIES;
- Presentazione del modello Intrastat, elenchi acquisti;
- Integrazione IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta;
- Liquidazione e versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, in quanto il forfettario ha il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari;
- Emissione della fattura per gli acquisti intracomunitari o esteri: i contribuenti nel regime forfetario per le operazioni in cui risultano debitori dell’imposta sul valore aggiunto, devono emettere una autofattura o integrarla con il cd. Reverse charge, indicando l’aliquota e la relativa imposta.